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Privacy in condominio

Sommario: 1. La privacy in condominio in generale. – 1.1. La privacy in condominio: il nominativo dei condomini “morosi”. – 1.2. La privacy in condominio: le telecamere di videosorveglianza.

1. La privacy in condominio in generale

Uno dei compiti più delicati che l’amministratore ha assunto negli ultimi tempi è quello della gestione della privacy in un contesto, come quello condominiale, dove si vive a stretto contatto.

In tale ambito le problematiche sorgono principalmente su due argomenti: la “pubblicizzazione”, da parte dell’amministratore, dei nominativi dei condomini “morosi” e l’installazione di telecamere (c.d. “a circuito chiuso”) in condominio.

Ma questi due argomenti non esauriscono l’ambito di applicazione della privacy in condominio.

In generale si può affermare che l’amministratore è comunque esonerato (exart. 24 del codice della privacy) dalla necessità del consenso da parte dei singoli condomini al trattamento dei dati dovendo adempiere un obbligo previsto dalla legge (cfr. artt. 1130 ss. c.c.).

Più specificamente si deve evidenziare che il Garante è intervenuto in materia condominiale con il provvedimento «Amministrazione dei condomìni» del 18 maggio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006) in cui ha precisato i compiti dell’amministratore in relazione al trattamento delle informazioni inerenti la gestione e l’amministrazione delle parti comuni.

Tali informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (es. dati relativi ai consumi) sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, catastali, quote millesimali, ecc.).

In particolare i dati sono trattabili solo se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio.

Il provvedimento del garante ha quindi stabilito quali dati possono essere trattati senza il consenso dell’interessato (es. «le informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione» del condominio) e quali invece necessitano del suo specifico consenso per poter essere trattati dall’amministratore del condominio (es. «informazioni relative alle utenze telefoniche intestate ai singoli partecipanti»).

La comunicazione dei dati sensibili personali (es. dati giudiziari e sanitari) a terzi è però consentita solo con il consenso degli interessati o se ricorrono altri presupposti di legge.

È ammessa la videoregistrazione dell’assemblea condominiale soltanto con il consenso di tutti i partecipanti.

1.1. La privacy in condominio: il nominativo dei condomini “morosi”

L’amministratore può, nei documenti condominiali (es. bilancio), evidenziare il nominativo dei condomini che non sono in regola con i pagamenti anche specificando la cifra di cui sono debitori; non può, invece, affiggere documenti che evidenzino tali dati in locali aperti al pubblico (es. bacheca nell’androne condominiale), perché in tal modo tali dati sarebbero visibili anche per i terzi non condomini (1).

E, quindi, ciascun condomino può conoscere i dati riguardanti gli altri condomini e l’amministratore può comunicare ai condomini i dati di bilancio e i prospetti contabili sulle quote pagate e sulle eventuali morosità (2).

In pratica tutti i condomini possono conoscere i nominativi dei morosi, ma tali dati non possono essere diffusi ai terzi.

La riforma ha però stabilito che l’amministratore deve fornire al creditore del condominio che lo richieda i dati del condomini morosi (cfr. art. 63, disp. att., c.c., come novellato: «l’amministratore … è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.»).

Questa scelta del legislatore – in controtendenza rispetto alla impostazione del garante della privacy – sembra dare maggior rilievo all’interesse collettivo di tutti i condomini (a tentare di non essere soggetti, in proprio o come partecipanti al condominio, ad azioni giudiziarie tese al recupero di somme che devono però essere versate dai morosi) rispetto all’interesse particolare del singolo condomino moroso.

A ciò si aggiunga che comunque il creditore è un terzo, ma un terzo qualificato e viene in possesso di tali dati solo per l’utilizzo specifico del recupero di quanto gli deve essere corrisposto.

Ma anche a prescindere quindi da tale eccezione, la comunicazione inerente la morosità del condomino deve essere corretta e finalizzata alle esigenze di gestione del condominio (non ad esempio denigratoria o fuori contesto).

A titolo esemplificativo si segnala una pronunzia (Trib. Trento, sez. dist. Borgo Valsugana, dott. Petrucciani, sent. 29 maggio 2008) in cui l’amministratore è stato condannato in quanto in una comunicazione rivolta a tutti i condomini, ha evidenziato che il condomino in questione aveva in passato saldato in ritardo le rate di spese condominiali.

In tale provvedimento l’amministratore è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale – equitativamente liquidato – in quanto il tribunale ha ricordato che, in ambito condominiale, le informazioni in ordine ai pagamenti devono essere ancorate al rispetto dei criteri di collegamento rispetto alla gestione condominiale.

Sulla base di tali presupposti, il tribunale di Trento ha concluso che la comunicazione dell’amministratore doveva considerarsi illecita in quanto la stessa comunicazione non possedeva il carattere di comunicazione necessaria e pertinente alla gestione condominiale.

Si evidenzia altresì che nella bacheca condominiale non possono essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio le targhe delle automobili (cfr. provvedimento 18 giugno 2009).